Forma di pubblicità clandestina: in un programma televisivo viene inquadrato, al di là delle necessità di narrazione o informazione, un prodotto; come contropartita l'emittente riceve una gratuita fornitura di quel prodotto o altra forma di compenso. La pubblicità clandestina è vietata (ex artt. 1 e 10.4 Direttiva 89/552/CEE).